Il traino di un carrello appendice

Coloro che si avvicinano per la prima volta ad un carrello tenda (e più in generale coloro che hanno la necessità di un carrello per il trasporto di merci e/o bagagli) hanno spesso dei dubbi circa la normativa che regola la circolazione su strada di questi specifici oggetti.

Per cercare di dare un’informazione corretta da un punto di vista normativo e legislativo e, soprattutto, comprensibile a tutti abbiamo posto alcune domande in merito al Dott. Angelo Coli, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Crespina (Pisa) il quale, con grande spirito di collaborazione ed estrema gentilezza e professionalità, ci ha fornito le seguenti risposte.

Per facilitare la lettura abbiamo qui di seguito elencato le domande poste al Comandante Coli, evidenziando una sola risposta alla volta, per leggere le altre risposte clicca sulla domanda:

[D] Comandate Coli, come sono inquadrati dal Codice della Strada i carrelli appendice?

[D] Quali sono le caratteristiche tecniche perché un carrello rientri nella categoria dei carrelli appendice?

[D] Come viene identificato il carrello appendice?

[D] Quindi in sostanza il carrello appendice è parte integrante dell’automezzo che lo traina e di fatto può essere trainato solo dal veicolo nella cui carta di circolazione risulta associato e non da altro veicolo pur dotato di gancio di traino omologato e registrato sulla propria carta di circolazione?

[R] Esatto. La Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione n. 409/4342 del 05/02/1982 chiarisce esattamente questo aspetto. Tale circolare è stata emessa a seguito di una un’interrogazione dell’Ufficio M.C.T.C. di Grosseto che chiedeva se possa essere consentita per un medesimo carrello-appendice l'abbinabilità contemporaneamente valida per più veicoli trattori (automezzi, ndr).

La circolare in oggetto risponde all’Ufficio richiedente nei seguenti termini:
Al riguardo occorre osservare che, ai sensi dell'articolo 56 del Codice stradale, i carrelli-appendice ivi definiti - le cui ulteriori caratteristiche sono indicate negli articoli 252, 253, 254, 255, 264, 274 e 280 del Regolamento - sono considerati parti integranti degli autoveicoli che li trainano.
Con lettera circolare prot. n. 8159/2352 del 16.11.1965 venne inoltre chiarito che i carrelli-appendice, se nuovi, devono essere muniti di certificato di origine. Detto certificato va acquisito agli atti ed inserito nel fascicolo dell'autoveicolo trattore all'atto dell'aggiornamento della carta di circolazione di quest'ultimo, per annotarvi l'ammissibilità dell'abbinamento con quello specifico carrello-appendice, da individuare, tra l'altro, con la indicazione del suo numero di telaio.
Siffatta procedura, ovviamente, non può ripetersi, per il medesimo carrello-appendice, con altri veicoli trattori, stante l'unicità del certificato d'origine rilasciabile dal costruttore.
Laddove il carrello-appendice dovesse successivamente essere abbinato ad altro autoveicolo, la conseguente operazione di aggiornamento di cui sopra dovrà conseguire all'annullamento del precedente abbinamento (annotando sulla carta di circolazione del precedente autoveicolo l'avvenuto trasferimento del carrello stesso) ovvero all'accertamento che il precedente autoveicolo è stato radiato.

La stessa circolare precisa tuttavia un altro aspetto importante: “Nulla vieta invece, come indicato nella lettera circolare dianzi citata, che ad un unico autoveicolo siano abbinati più carrelli-appendice, da agganciare, ovviamente in alternativa.

Alla luce di quanto detto finora possiamo concludere facendo osservare che la circolazione con un autoveicolo che traina un carrello appendice non indicato nella carta di circolazione costituisce una violazione sanzionata dai commi 3 e 4 dell’articolo 78 del codice della strada, per i quali è rispettivamente prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389,00 a 1.559,00 euro e della conseguente sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. Il documento dovrà essere inviato entro cinque giorni all’ufficio della motorizzazione civile competente in base al luogo della commessa violazione e potrà essere sostituito soltanto previa visita e prova dell’autoveicolo, in seguito alla quale potrà essere correttamente aggiornata la carta di circolazione con il riferimento agli estremi del carrello appendice trainato.

[D] Abbiamo quindi stabilito che il carrello appendice è considerato parte integrante del nostro automezzo. Cosa succede pertanto in caso di vendita o cessione del carrello stesso?

[D] Che tipo di targa dobbiamo utilizzare quindi per un carrello appendice?

[D] Quali sono i limiti di velocità di un veicolo che traina un carrello appendice?

[D] Che tipo di patente occorre per il traino di un carrello? In altre parole, la patente B, posseduta dalla maggioranza degli automobilisti, è sufficiente per trainare un carrello appendice?

[D] Ai fini assicurativi, nel caso del traino di un carrello appendice è necessario stipulare una polizza assicurativa aggiuntiva?

 

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