Carrelli appendice: identificazione
Coloro che si avvicinano per la prima volta ad un carrello tenda (e più in generale coloro che hanno la necessità di un carrello per il trasporto di merci e/o bagagli) hanno spesso dei dubbi circa la normativa che regola la circolazione su strada di questi specifici oggetti.
Per cercare di dare un’informazione corretta da un punto di vista normativo
e legislativo e, soprattutto, comprensibile a tutti abbiamo posto alcune domande
in merito al Dott. Angelo Coli, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del
Comune di Crespina (Pisa) il quale, con grande spirito di collaborazione ed estrema
gentilezza e professionalità, ci ha fornito le seguenti risposte.
Per facilitare la lettura abbiamo qui di seguito elencato le domande poste al Comandante Coli, evidenziando una sola risposta alla volta, per leggere le altre risposte clicca sulla domanda:
[D] Comandate Coli, come sono inquadrati dal Codice della Strada i carrelli appendice?
[D] Come viene identificato il carrello appendice?
[R] Il 4° comma del precitato articolo 205 del regolamento prevede esplicitamente
che ogni carrello appendice sia individuato con un numero progressivo di costruzione
punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
Anche i rimorchi immatricolati, come del resto anche i veicoli a motore, sono
muniti di numero identificativo del telaio; tuttavia, nel caso dei rimorchi
il numero del telaio è univocamente riferito alla targa di immatricolazione
ed è indicato
nella carta di circolazione del rimorchio medesimo, mentre il carrello appendice,
come abbiamo visto sopra, non è immatricolato e quindi non è munito
di targa e carta di circolazione, per cui il numero identificativo del telaio
è riportato sulla carta di circolazione della motrice alla quale il carrello
è abbinato.
Ai sensi del 5° comma dello stesso articolo, il numero identificativo del
telaio del carrello appendice è appunto indicato nella carta di circolazione
del veicolo trattore, insieme alle dimensioni, alla carrozzeria, alla massa
complessiva ed al tipo di dispositivo di frenatura, tenuto conto che ai sensi
del 3° comma del medesimo articolo regolamentare, in merito agli organi
di traino, per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si
devono applicare le stesse norme previste per i rimorchi di corrispondente massa
complessiva.
Il carrello appendice è quindi univocamente collegato all’autoveicolo
che lo traina. Tant’è che la motrice, ad ogni revisione periodica
ai sensi dell’articolo 80 del codice della strada, deve essere presentata
alla verifica insieme al carrello appendice indicato sulla carta di circolazione,
dato che anche il carrello appendice deve essere oggetto dello stesso controllo
periodico (pneumatici, dispositivi di illuminazione e di frenatura, ecc.)
Nella seguente figura è rappresentata la dicitura, relativa ad un carrello
appendice, inserita nella carta di circolazione di un autoveicolo abilitato
a trainarlo:
La dicitura è relativa ad un carrello appendice con numero identificativo
del telaio “00012443”, lunghezza pari a 2,5 metri, larghezza pari
a 1,5 metri e massa complessiva a pieno carico di 600 kg (quindi rientrante
nella categoria di cui alla lettera b dell’articolo 205 del regolamento
di esecuzione); è inoltre indicata la tipologia dei pneumatici del carrello
appendice (145 R10) ed il freno meccanico ad inerzia. Successivamente è
riportata la dicitura relativa al gancio di traino dell’autoveicolo, per
il quale è consentito il traino di un rimorchio (ma naturalmente anche
di un carrello appendice) di massa complessiva massima fino a 1100 kg e larghezza
massima fino a 2,4 metri.
[D] Che tipo di targa dobbiamo utilizzare quindi per un carrello appendice?
[D] Quali sono i limiti di velocità di un veicolo che traina un carrello appendice?
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