Carrelli appendice: caratteristiche tecniche

Coloro che si avvicinano per la prima volta ad un carrello tenda (e più in generale coloro che hanno la necessità di un carrello per il trasporto di merci e/o bagagli) hanno spesso dei dubbi circa la normativa che regola la circolazione su strada di questi specifici oggetti.

Per cercare di dare un’informazione corretta da un punto di vista normativo e legislativo e, soprattutto, comprensibile a tutti abbiamo posto alcune domande in merito al Dott. Angelo Coli, Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Crespina (Pisa) il quale, con grande spirito di collaborazione ed estrema gentilezza e professionalità, ci ha fornito le seguenti risposte.

Per facilitare la lettura abbiamo qui di seguito elencato le domande poste al Comandante Coli, evidenziando una sola risposta alla volta, per leggere le altre risposte clicca sulla domanda:

[D] Comandate Coli, come sono inquadrati dal Codice della Strada i carrelli appendice?

[D] Quali sono le caratteristiche tecniche perché un carrello rientri nella categoria dei carrelli appendice?

[R] Innanzitutto i carrelli appendice non devono avere più di due ruote (sono quindi ad un solo asse) e devono essere destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.
Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli appendice in relazione alla massa a vuoto dell’autoveicolo trattore (la motrice, nel nostro caso l’autovettura) sono definite dall’articolo 205 del regolamento di esecuzione del codice della strada come segue:
a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;
b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;
c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
La larghezza del carrello appendice non deve comunque superare quella dell’autoveicolo trattore e l’altezza massima non deve essere superiore a 2,50 metri.

[D] Come viene identificato il carrello appendice?

[D] Quindi in sostanza il carrello appendice è parte integrante dell’automezzo che lo traina e di fatto può essere trainato solo dal veicolo nella cui carta di circolazione risulta associato e non da altro veicolo pur dotato di gancio di traino omologato e registrato sulla propria carta di circolazione?

[D] Abbiamo quindi stabilito che il carrello appendice è considerato parte integrante del nostro automezzo. Cosa succede pertanto in caso di vendita o cessione del carrello stesso?

[D] Che tipo di targa dobbiamo utilizzare quindi per un carrello appendice?

[D] Quali sono i limiti di velocità di un veicolo che traina un carrello appendice?

[D] Che tipo di patente occorre per il traino di un carrello? In altre parole, la patente B, posseduta dalla maggioranza degli automobilisti, è sufficiente per trainare un carrello appendice?

[D] Ai fini assicurativi, nel caso del traino di un carrello appendice è necessario stipulare una polizza assicurativa aggiuntiva?

 

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